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Obbligo in etichetta della sede dello stabilimento

20 Ottobre 2017

È stato pubblicato il decreto legislativo n. 145 del 15 settembre del 2017 che reintroduce l’obbligo di indicare in etichetta degli alimenti pre-imballati, lo stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento.

Tale obbligo era già sancito dal decreto legislativo 109/1992, ma successivamente abrogato in seguito alla pubblicazione del reg. 1169/2011, che ha provveduto al riordino della normativa europea in materia di etichette alimentari.

Questo regolamento, infatti, nell’elenco delle indicazioni obbligatorie da riportare sui prodotti pre-imballati destinati al consumatore finale, all’art. 9 paragrafo, 1 lett. h, richiede solo “il nome, o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare”, responsabile delle informazioni sugli alimenti. .

Con il nuovo decreto, l’Italia ha reintrodotto l’obbligo dell’indicazione della sede dello stabilimento per garantire una corretta e completa informazione al consumatore e facilitare così i controlli e le verifiche di rintracciabilità degli alimenti da parte degli organi ufficiali a tutela della salute.

Il decreto n. 145 del 15/09/2017 non si applica ai prodotti pre-imballati in conformità al reg. 1169/2011 fabbricati e commercializzati in un altro stato membro dell‘Unione Europea, in Turchia o in uno stato membro dell’EFTA.

Modalità di adeguamento

Dal 5 aprile 2018 occorre adeguarsi al suddetto legislativo e quindi indicare sull’etichetta il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dellstabilimento di produzione o di confezionamento.

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